2025 - ord. n. 123 (4 gennaio 2025)
Con l’Ordinanza n. 123 del 4 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile quando tollera un ambiente di lavoro stressogeno e non adotta le misure necessarie per prevenirne o eliminarne gli effetti.
La Suprema Corte ha chiarito che la responsabilità datoriale non presuppone necessariamente la presenza di comportamenti persecutori riconducibili al mobbing. È sufficiente che l’organizzazione del lavoro o il clima aziendale risultino oggettivamente idonei a generare un danno alla salute psicofisica del lavoratore e che il datore di lavoro non sia intervenuto per rimuovere tali condizioni.
La pronuncia richiama ancora una volta il ruolo centrale dell’art. 2087 del Codice Civile, che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare la salute e la personalità morale dei dipendenti, intervenendo anche sui fattori organizzativi e relazionali che possono determinare situazioni di stress.
Per le aziende, ciò significa che la prevenzione deve riguardare non solo i rischi fisici, ma anche quelli psicosociali, attraverso un’attenta valutazione del clima lavorativo, dei carichi di lavoro e delle dinamiche organizzative.
In sintesi: il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere dei danni subiti dal lavoratore anche in assenza di un vero e proprio mobbing, qualora abbia consentito il permanere di un ambiente lavorativo oggettivamente stressante senza adottare adeguate misure di prevenzione.