2024 n. 31912 (11 dicembre 2024)

Con la Sentenza n. 31912 dell’11 dicembre 2024, la Corte di Cassazione ha chiarito un principio di particolare importanza nella tutela della salute dei lavoratori: le nozioni di mobbing e straining, pur diffuse in ambito sociologico e giuslavoristico, non assumono un’autonoma rilevanza giuridica se non vengono ricondotte alla violazione degli obblighi previsti dall’art. 2087 del Codice Civile.

La Corte evidenzia che ciò che rileva ai fini della responsabilità del datore di lavoro non è tanto la qualificazione della condotta come mobbing o straining, quanto l’esistenza di un ambiente di lavoro oggettivamente stressogeno, idoneo a compromettere la salute e il benessere psicofisico del lavoratore.

La pronuncia rafforza l’orientamento secondo cui il datore di lavoro è tenuto a prevenire tutte le situazioni organizzative o relazionali che possano arrecare un danno ai dipendenti, indipendentemente dall’esistenza di un disegno persecutorio o dalla possibilità di ricondurre i fatti a specifiche categorie teoriche.

Per imprese e organizzazioni, la decisione rappresenta un richiamo a porre l’attenzione sulla qualità dell’ambiente lavorativo, sulla gestione dei rischi psicosociali e sull’adozione di misure preventive efficaci per garantire un contesto di lavoro sano e rispettoso della dignità dei lavoratori.

In sintesi: per la Cassazione non è decisivo stabilire se una situazione integri il mobbing o lo straining. Ciò che conta è verificare se l’ambiente di lavoro, in violazione dell’art. 2087 c.c., abbia creato condizioni stressogene tali da arrecare un danno alla salute del lavoratore.