Con la sentenza del 14 febbraio 2025, il Tribunale di Milano ha ribadito che la violazione dell’art. 2087 del Codice Civile può configurarsi anche in assenza di un vero e proprio caso di mobbing, quando l’organizzazione del lavoro espone il dipendente a condizioni di stress tali da compromettere la sua salute.

Nel caso esaminato, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro in presenza di un ambiente lavorativo caratterizzato da pressioni costanti, carichi di lavoro non sostenibili e assenza di adeguate misure preventive, ritenendo tali condizioni incompatibili con l’obbligo di tutela previsto dalla normativa.

La decisione conferma che la responsabilità datoriale non dipende necessariamente dall’esistenza di comportamenti persecutori o discriminatori, ma può derivare anche da una gestione organizzativa inadeguata, capace di generare un rischio concreto per la salute psicofisica dei lavoratori.

Per le aziende, la pronuncia rappresenta un ulteriore richiamo all’importanza di valutare i rischi psicosociali, monitorare i carichi di lavoro, promuovere una corretta organizzazione delle attività e adottare misure efficaci per prevenire lo stress lavoro-correlato.

In sintesi: un ambiente di lavoro caratterizzato da pressioni continue e carichi eccessivi può integrare una violazione dell’art. 2087 c.c. anche senza la presenza di mobbing. Il datore di lavoro è tenuto a organizzare il lavoro in modo da tutelare concretamente la salute e il benessere dei propri dipendenti.